Sentenze

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI – PERSONALE CIVILE - EQUO INDENNIZZO – RICONOSCIMENTO ANTE D.P.R. N. 461/2001 - AGGRAVAMENTO POST D.P.R. N. 461/2001 – CALCOLO – FATTISPECIE.

Corte  Appello Ancona,  Pres. Cetro, Est. Sbano, sentenza 23 agosto 2018, n. 186, C.F. (Avv. Mariani) c. Inail (Avv. Bonadies) 

In caso di aggravamento di patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio ed indennizzata prima dell’entrata in vigore del d.p.r. n. 461/2001, la relativa domanda andrà trattata quale nuovo evento per cui la normativa, sia procedurale che sostanziale, ad essa applicabile deve essere quella in vigore al momento del suo verificarsi o al momento della sua conoscenza, atteso che il momento rilevante per la determinazione della normativa applicabile in sede di liquidazione dell’indennizzo è solo quello in cui si è manifestata la perdita dell’integrità fisica o l’aggravamento, ove questo sia il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo.

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PREVIDENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - AZIONE DI RIVALSA INAIL – INIDONEITÀ MISURE DI PREVENZIONE – RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO E DEI COOBBLIGATI – CONDOTTA OMISSIVA DEL COOBBLIGATO – NESSO DI CAUSALITÀ – INTERRUZIONE – ESCLUSIONE – FATTISP

Tribunale di Ascoli Piceno, Giud. D’Ecclesia, 14 dicembre 2018, n. 399, Inail (Avv. M. Bonadies) c. P. I. srl (Avv. Toffoletto, S. De Santis, A.G. Sommaruga, V. Zanoni, D. Silenzi) e GLM (Avv. E. Guidi)

In caso di infortunio originato dall'assenza o inidoneità delle relative misure di prevenzione, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dal comportamento di altri destinatari degli obblighi di prevenzione che abbiano a loro volta dato occasione all’evento, quando quest'ultimo risulti comunque riconducibile alla mancanza o insufficienza delle predette misure e si accerti che le stesse, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del verificarsi di quell'evento. In particolare, allorquando l’obbligo di impedire l'evento ricada su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, co. 1, c. p.

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PREVIDENZA SOCIALE – INFORTUNI SUL LAVORO – MALATTIA PROFESSIONALE – PROVE – DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI – DVR – VALENZA PROBATORIA – LIMITI.

Corte Appello Ancona 8.11.2018 n. 327, Pres. Cetro, Est. Baldi, Neroni (Avv. Rutili, Bartolini) c. Inail (Avv.Bonadies, D’Ilio).

Il contenuto del Documento di Valutazione rischio (DVR), pur non avendo valenza probatoria decisiva, costituisce un elemento di prova accessoria che, in presenza di dichiarazioni testimoniale in parte contraddittorie, permette, nel caso concreto di attribuire maggior rilievo a quanto riferito dai testi.

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Previdenza Sociale

PREVIDENZA SOCIALE – INFORTUNI SUL LAVORO – POSTUMI INVALIDANTI – CRITERI DI CALCOLO.

Corte Appello Ancona 26.10.2018 n. 294, Pres. Cetro, Est. Baldi, Cardinali (Avv. Bamonti) c. Inail (Avv., Bonadies, Ciccola).

In materia di postumi invalidanti da infortunio sul lavoro, nel caso di danni composti, ossia comprensivi di più menomazioni, ai fini della costituzione della rendita l'incidenza della menomazione deve essere valutata complessivamente, in riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e della funzione interessata, senza operare la somma delle percentuali relative alle singole menomazioni, in conformità ai criteri applicativi di cui al d.m. 12 luglio 2000.

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PREVIDENZA SOCIALE – INFORTUNI SUL LAVORO - MALATTIA PROFESSIONALE – ESPOSIZIONE AL RISCHIO E COLLEGAMENTO CON MANSIONI SVOLTE – NECESSITÀ – ONERE DELLA PROVA

Corte Appello Ancona 30.10.2018 n. 331, Pres. Est. Cetro, Salvatori (Avv. Tosi) c. Inail (Avv. Corsalini).

Per il riconoscimento di una malattia professionale  il lavoratore deve fornire la prova dell’esposizione al rischio  ed il collegamento tra le mansioni svolte e le patologie denunciate,non essendo sufficiente enunciare allegazioni generiche  non supportate  da fonti di prova.

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