LAVORO AUTONOMO – COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO – FATTORINO IN BICICLETTA (“RIDER”) – NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE
Corte Appello Torino 4.2.2019 n. 26, Pres. Fierro, Est. Rocchetti, Pisano ed altri (Avv. Bonetti, Druetto) c. Digital Services XXXVI Italy srl (Avv. Tosi, Lunardon, Realmonte).
L’attività lavorativa prestata dai c.d. “riders” (fattorino in bicicletta) in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, costituisce lavoro autonomo e non lavoro subordinato, mancando il requisito della obbligatorietà della prestazione, in quanto nel rapporto di lavoro intercorso tra Foodora ed i riders, erano loro che decidevano se, e quando, lavorare senza dovere giustificare la loro decisione e senza doversi cercare un sostituto, oltre a non prestare servizio nei turni per i quali la loro disponibilità era stata accettata, revocando la stessa o non presentandosi.