Sentenze, Lavoro (Rapporto)
Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).
Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello statuto dei lavoratori è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.
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Sentenze
Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).
In caso di licenziamento di lavoratori che appartengono ad una rappresentanza sindacale aziendale, attuato nell’ambito di un licenziamento collettivo per riduzione di personale, necessita l’apposito nulla osta del sindacato. Le condotte aziendali consistite nell’aver disposto la immediata efficacia dei licenziamenti, in violazione delle previsioni di cui all’art. 14 dell’accordo interconfederale 18.4.1966, si configurano ex se come antisindacali poiché hanno escluso che il controllo delle organizzazioni sindacali si svolgesse preventivamente rispetto non all’adozione dei provvedimenti bensì alla concreta operatività degli intimati recessi.
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Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).
Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art.28 dello statuto dei lavoratori è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.
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Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).
In caso di licenziamento di lavoratori che appartengono ad una rappresentanza sindacale aziendale, attuato nell’ambito di un licenziamento collettivo per riduzione di personale, necessita l’apposito nulla osta del sindacato. Le condotte aziendali consistite nell’aver disposto la immediata efficacia dei licenziamenti, in violazione delle previsioni di cui all’art.14 dell’accordo interconfederale 18.4.1966, si configurano ex se come antisindacali poiché hanno escluso che il controllo delle organizzazioni sindacali si svolgesse preventivamente rispetto non all’adozione dei provvedimenti bensì alla concreta operatività degli intimati recessi.
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Sentenze
Corte di appello di Catania 4.4.2023 n.618, Pres. Centaro, Re. Cottini, Cocco (Avv. Fontana) c. FEMCA (Avv. Basso, Maieli).
L’organizzazione sindacale tutela l’interesse collettivo di tutti i lavoratori iscritti e non l’interesse individuale del singolo, non potendosi, pertanto, desumere dalla mera iscrizione all’associazione sindacale e dal correlato versamento della quota associativa l’automatico obbligo di impugnativa di qualsivoglia provvedimento lesivo dei diritti di un singolo lavoratore, pur iscritto.
Conseguentemente, seppure abbia omesso di contestare la condotta del datore di lavoro e di informare il lavoratore della illegittimità della stessa, l’organizzazione sindacale non è responsabile per i danni subiti da un iscritto a causa della mancata attivazione del meccanismo di rotazione dei dipendenti in Cassa Integrazione Guadagni, allorché non risulti conferito dal lavoratore un mandato ad hoc per la gestione della specifica vertenza.
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