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Corte Appello Bari 9 marzo 2023, Pres. Est. Orlando, Comune di Bari (Avv. Schiavone) c. Baldi ed altri (Avv. D’Addabbo).
Per quanto riguarda la spesa per onorari nei confronti degli avvocati degli enti pubblici iscritti nell’elenco speciale, il tetto massimo annuale erogabile non è valicabile, in quanto il fondo prevede annualmente uno stanziamento massimo che non è possibile sforare né procrastinare ad anni successivi e deve risultare capiente con riferimento a tutte le somme da erogare, ivi comprese le risorse necessarie a fronteggiare l’onere IRAP. Ne consegue che qualora in una data annualità non sia possibile erogare ulteriori somme a causa del raggiungimento della soglia annua erogabile, nessun quantum ulteriore può essere erogato negli anni sufficienti in cui la soglia annua sia inferiore al massimo erogabile.
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Trib. Cuneo 27.4.2023, Giud. Basta, Beltrando ed altri (Avv. Carapelle) c. Ministero dell’Istruzione.
In ossequio al principio di non discriminazione di cui all’art.4, comma 1, della Direttiva 1999/70/CE, anche i docenti a tempo determinato hanno diritto a fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite attivazione della c,d, Carta docenti prevista dall’art.1, comma 121/124 per i soli docenti a tempo indeterminato
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Tribunale di Vicenza 30.11.2022, Giud. Talamo.
In ragione dell’obiettivo formativo della Carta elettronica per la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il diritto a beneficiare della carta docente spetta anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell’anno scolastico, abbiano con stabilità e continuità erogato l’insegnamento agli studenti loro assegnati. Nella specie il bonus Carta docente è stato riconosciuto solo a quei lavoratori a termine che hanno reso, nel corso dell’anno di riferimento, almeno 5 mesi di prestazione lavorativa di insegnamento puro. [...] Al bonus relativo alla Carta docente non si applica la prescrizione quinquennale non avendo il bonus Carta docente natura retributiva e, in ogni caso, non attenendo il diritto in questione al pagamento di una somma di denaro.
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Tribunale di Latina 17.2.2023, Pres. Rel. Avarello, D’Angelis (Avv. Agostini) c. Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio scolastico regionale per il Lazio (ex art. 417 bis cpc: Bazzelli, Luppi, Ferrarese)
La mancata indicazione di una sede o di una tipologia di posto resasi disponibile per un determinato turno di nomina equivale, per il candidato rimasto per quel turno insoddisfatto, ad una rinuncia, a quella sede e a quella tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura. In pratica il rinunciatario che è stata trattato dalla procedura e che, al momento del suo turno sia rimasto insoddisfatto per indisponibilità tra le limitate sedi indicate, non potrà più partecipare ai successivi turni di nomina
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Tribunale di Taranto 13.3.2023, Giud. Magazzino, Fistetto (Avv. Apollonio)c. Ministero dell’Istruzione e del Merito (Avv. Barletta).
Nel periodo della pandemia (antecedente al marzo 2022), la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale determina la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportano il rischio di diffusione del contagio.
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Corte di appello Lecce 18.7.2019, n.819, Pres. Rel. Cavuoto, Spagnolo (Avv. Spagnolo) c. Comune di Veglie (Avv. Caracuta).
Non può riconoscersi il diritto a mansioni superiori dalla categoria C alla D del CCNL degli Enti locali nel caso in cui rimane affidata a terzi sovraordinati l’attività di controllo sulla regolarità dell’istruttoria alla quale è sottratto il lavoratore appartenente a tale categoria. Anche perché manca, nel caso di specie, l’elevata conoscenza specialistica derivata dal possesso di laurea, nonché il contenuto gestionale direttivo e l’elevata complessità di problematiche da risolvere.
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Tribunale di Lecce – 11.2.2021, Giud. Basta, Matalò (Avv. Castello) c. Comune di Neviano (Avv. Caracuta).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, le indennità spettanti, tra cui rientra quella sostituiva del preavviso, sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art.2948 n.5 cod. civ. e non all’ordinario termine decennale, prescrizione che decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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Corte Appello di Palermo 28.8.2019 n.662, Pres. Rel. G.Di Marco, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Monti (Avv.Pecoraro)
In caso di valutazione del servizio pre-ruolo del personale docente ex precario, nessun danno è riscontrabile laddove l’anzianità di servizio riconosciuta all’atto dell’adozione del provvedimento di ricostruzione di carriera risulta maggiore, per effetto del sistema di calcolo figurativo, di quella risultante dalla sommatoria dei periodi di servizio, escluse le sostituzioni brevi e per meno di 18 ore settimanali, effettivamente espletati.
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Tribunale Ascoli Piceno 18.9.2018 n. 298, Giud. Pulini, Amadio ed altri (Avv. Carbone) c. ASUR Marche (Avv. Viozzi).
Nell’ambito delle fasce orarie coperte da un servizio mensa già istituito, non sussistono impedimenti all’erogazione di buoni pasto ove il servizio non possa essere fruito in dette fasce orarie per impossibilità dovuta ad impedimenti stabili ed oggettivi, come l’ora finale del turno o l’assegnazione a sedi di lavoro lontane dalla sede della mensa aziendale.
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Tribunale di Castrovillari 9.5.2018 n. 1218, Giud. Santoro, Nociti (Avv. Ciranni) c. MIUR (Avvocatura distrettuale dello Stato)
In materia di rapporti a termine nel settore scolastico va disapplicata la disciplina di fonte legale (art. 526 del D.L.vo n. 297/1994) e pattizia che limita il trattamento economico del personale docente ed educativo non di ruolo a quello iniziale previsto per l’omologo personale di ruolo, senza alcuna possibilità di progressione stipendiale, in quanto in evidente violazione del principio di pari trattamento e non discriminazione tra lavoratori a causa delle diverse condizioni d’impiego sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE,non essendovi alcuna ragione oggettiva in grado di giustificarla e deve essere riconosciuta a fini economici l’anzianità di servizio, costituente un mero fatto, e, pertanto, insuscettibile di prescrizione autonoma, e deve essere accordato il diritto ad essere collocati nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità maturatanel servizio prestato nell’amministrazione scolastica in forza dei contratti a termine sottoscritti ed eseguiti. Va riconosciuto, altresì,il diritto alle differenze retributive maturate, corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione di tutta l’anzianità maturata, nei limiti della prescrizione quinquennale.
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