PROCESSO DEL LAVORO – CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE – INTRODUZIONE DELLA CAUSA – TERMINE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – PERIODO FERIALE – COMPUTO.

Corte Appello Bologna 5.10.2017 n. 1024, Pres. Est. Brusati, Inps (Avv. Lamanna) c. Auser associazione volontariato di Bologna (Avv. Piccinini, Sacco).

La proroga del termine, che scada in giorno festivo o di sabato, al primo giorno seguente non festivo, prevista dall'art. 155, 4º e 5º comma, c.p.c., si applica non solo con riguardo ai termini «a decorrenza successiva», ma anche a quelli che si computano «a ritroso», con la particolarità che, rispetto al termine a scadenza successiva, la proroga in questione opera, in tal caso, in modo speculare (ovvero a ritroso, nel senso che l'atto deve essere compiuto in anticipo, nel primo giorno antecedente non festivo, rispetto alla scadenza naturale), in ragione della relativa modalità di calcolo.

VISUALIZZA LA SENTENZA

CSDN Centro Studi Diritto del Lavoro Domenico Napoletano

Centro Studi
Diritto del Lavoro
"Domenico Napoletano"

Via Orsini, 11
63100 ASCOLI PICENO