PROCESSO DEL LAVORO – CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE – INTRODUZIONE DELLA CAUSA – TERMINE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – PERIODO FERIALE – COMPUTO.
Corte Appello Bologna 5.10.2017 n. 1024, Pres. Est. Brusati, Inps (Avv. Lamanna) c. Auser associazione volontariato di Bologna (Avv. Piccinini, Sacco).
La proroga del termine, che scada in giorno festivo o di sabato, al primo giorno seguente non festivo, prevista dall'art. 155, 4º e 5º comma, c.p.c., si applica non solo con riguardo ai termini «a decorrenza successiva», ma anche a quelli che si computano «a ritroso», con la particolarità che, rispetto al termine a scadenza successiva, la proroga in questione opera, in tal caso, in modo speculare (ovvero a ritroso, nel senso che l'atto deve essere compiuto in anticipo, nel primo giorno antecedente non festivo, rispetto alla scadenza naturale), in ragione della relativa modalità di calcolo.