Sentenze

Lavoro Subordinato - Appalto e distacco – Contratto di appalto – Prova – Limiti – Solidarietà art.29 d.lgs. n.276/2003.

Corte di Appello di Catania-14.7.2023 n.790, Pres. Maltese, Rel. Urso, Copia (Avv. Balsamo) c. Rete Ferroviaria Italiana spa (contumace).

Poiché i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem” operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo, l’esistenza di un contratto di appalto, invocato quale presupposto per la solidarietà solidale del committente ex art. 29 D.lgs. 276/2003, può essere accertata ricorrendo a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo, senza che sia configurabile la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c.

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Lavoro subordinato – Appalto e distacco – Mere prestazioni di manodopera – Illegittimità

Trib. Bologna 16.6.2022, Giud.  Zompi.

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti «endoaziendali», caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appalto si concreta in mere prestazioni di manodopera, senza alcuna organizzazione di mezzi da parte dell’appaltatore, al quale rimane solo la mera attività di selezione e gestione amministrativa del personale.

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Lavoro (rapporto) – Gruppo di imprese – Distacco dei dipendenti – Condizioni

Tribunale di Taranto 15.9.2022 n. 1775, Giud. Leone, Tizio (Avv. Cogliandro) c. Caio (Avv. Schiavone)

Ogni Società appartenente ad un gruppo di imprese è titolare dell’interesse a concorrere, anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di comuni strutture produttive e organizzative, che si pongono in un rapporto di coerenza con gli obiettivi di efficienza e funzionalità del gruppo stesso e con il dato unificante di una convergenza di interessi economici, anche intesa come progetto di riduzione attuale o potenziale dei costi di gestione 

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