Sentenze
Lavoro subordinato – Contestazione disciplinare – Immediatezza della contestazione – Criteri
Tribunale di Milano 24.1.2023, Giud. Colosimo, Giulio c. Banca Datore Lavoro.
Il criterio di immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo dovendosi tener conto della specifica natura dell’illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l’espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l’organizzazione aziendale
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Sentenze
Lavoro subordinato – Licenziamento individuale - Licenziamento disciplinare - Abuso permessi l.n.104/1992 - Violazione principi di correttezza e buona fede – Licenziamento disciplinare – Legittimità.
Tribunale di Lecce, ordinanza 18.10.2021 n. 45293, Talesco (Avv. Piccolo) c. M.P.M. spa (Avv. Caracuta).
Il comportamento del lavoratore che si avvalga dei permessi per assistenza a disabile per attendere ad esigenze diverse, integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sì da ledere il rapporto fiduciario e da costituire giusta causa del recesso datoriale.
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Sentenze, Lavoro (Rapporto)
LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO – LICENZIAMENTO PER RITORSIONE – DIFFERENZA.
Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).
Nel caso di licenziamento discriminatorio la violazione opera obiettivamente, ovvero in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza ad una specifica categoria protetta, anche a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro. Nel caso, invece, di licenziamento per ritorsione (o rappresaglia) è necessario che il lavoratore (o la organizzazione sindacale) fornisca idonea prova della sussistenza di un motivo illecito determinante, anche nell’ipotesi in cui risulti la palese illegittimità del recesso datoriale.
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LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO – LICENZIAMENTO PER RITORSIONE – DIFFERENZA.
Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).
Nel caso di licenziamento discriminatorio la violazione opera obiettivamente, ovvero in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza ad una specifica categoria protetta, anche a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro. Nel caso, invece, di licenziamento per ritorsione (o rappresaglia) è necessario che il lavoratore (o la organizzazione sindacale) fornisca idonea prova della sussistenza di un motivo illecito determinante, anche nell’ipotesi in cui risulti la palese illegittimità del recesso datoriale.
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