LAVORO (RAPPORTO) – LICENZIAMENTI COLLETTIVI – LICENZIAMENTO RITORSIVO – ONERE DELLA PROVA.
Tribunale di Latina 18.10.2018 n. 963, Giud. Avarello, Tizio (Avv. Panici) c. Caio (Avv. Leggiero).
In tema di licenziamento ritorsivo, il lavoratore deve indicare e provare ex art.2697 cod.civ. i profili specifici da cui desumere l’intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, atteso che in tal caso la doglianza a per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti.