LAVORO SUBORDINATO – TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - LAVORATORE BENEFICIARIO EX LEGE N. 104/92 - TRASFERIMENTO PER ESIGENZE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE - LEGITTIMITÀ.
Corte appello Bologna 13.2.2018, n.1559, Pres. Est. Brusati, Bistaffa (Avv. Cristiani, Vecchietti) c. Hera spa (Avv. Pivato).
È legittimo il trasferimento del lavoratore che gode dei benefici di cui all’art.33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, ove il trasferimento non sia idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare del dipendente, e qualora il datore di lavori provi che il trasferimento è stato disposto per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.