LAVORO SUBORDINATO – DISCRIMINAZIONE – MOBBING – DEFINIZIONE NORMATIVA: ESCLUSIONE – NOZIONE – ONERE DELLA PROVA

Tribunale di Ascoli Piceno  18.5.2018 n. 117, Giud. Del Curto, Cesarini (AVV. Romani) c. BBA srl (Avv. Lori, Camaioni).

Non esistendo una definizione normative del mobbing, la giurisprudenza ha ritenuto la sussistenza del mobbing in presenza di una condotta del datore di lavoro che ponga una pluralità di comportamenti, tra loro uniti da uno scopo unitario, capaci di produrre un effetto vessatorio nei confronti del dipendente. Occorrono da parte del datore di lavoro più comportamenti finalizzati allo stesso predeterminato scopo, quello di mortificare la persona del dipendente, svilirne le competenze, umiliarlo, portarlo eventualmente alle dimissioni o comunque emarginarlo. Spetta al lavoratore dimostrare tutti gli elementi costitutivi del mobbing, le condotte del datore, il danno psicofisico, ma anche e soprattutto l’intento persecutorio, ossia lo specifico “disegno” del datore mirato alla sua emarginazione.

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Previdenza ed assistenza – Inail – Infortunio in itinere – Prestazione indennitaria Inail – Risarcimento del danno a carico del terzo – Cumulo – Esclusione - Detrazione dell’importo della prestazione indennitaria dall’importo del risarcimento dovuto dal t

Corte Appello Ancona  6.10.022, Pres. Rel. Santini, Curzi (Avv. Strappelli) c. Inail

La rendita per inabilità permanente corrisposta dall’Inail per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore, deve essere detratta dall’ammontare del risarcimento dovuto all’infortunio, per il medesimo evento, da parte del terzo responsabile del fatto illecito, per evitare che il danneggiato possa conseguire due volte la riparazione per lo stesso pregiudizio. Il limite del danno civilistico vale nei confronti del responsabile del fatto illecito mentre nei confronti dell’Inail, vale sempre e comunque la liquidazione dell’indennizzo.

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PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE – INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI – RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO PATRIMONIALE – PERIODO SUCCESSIVO ALL’INIZIO DELL’ETÀ PENSIONABILE – ESCLUSIONE.

Tribunale di Lamezia Terme 17.5.2018 n. 202, Giud. Salatino, Partenope (Avv. Graziadio) c. Trenitalia (Avv. D’Ippolito).

In caso di infortunio sul lavoro il risarcimento del danno patrimoniale non può essere riconosciuto per il periodo successivo all’inizio dell’età pensionabile, atteso che il maggiore importo sul trattamento pensionistico al quale il ricorrente avrebbe avuto diritto in base ad una retribuzione superiore non può essere del tutto equiparato alle differenze retributive non percepite.

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Lavoro subordinato – Mansioni e qualifica - CCNL telecomunicazioni – Mansioni superiori – Spettanza – Condizioni

Corte Appello Lecce 22.10.2019 n.370, Pres. Rel. Maisano, Maisano (Avv. Caracuta) c. Telecom (Avv. Maresca, Morrico, Pessi).

La produzione in giudizio del CCNL, completo delle declaratorie di cui ai livelli C e D del CCNL telecomunicazioni e la narrativa del ricorso introduttivo contenente la descrizione dei profili professionali, ben consente di procedere al raffronto dei contenuti professionali propri del livello di formale inquadramento e di quello superiore.

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LAVORO SUBORDINATO – INQUADRAMENTO, MANSIONI E QUALIFICA – CATEGORIA DIRIGENZIALE – CONDIZIONI - FATTISPECIE

Corte appello Bologna 15.3.2018 n. 60, Pres. Est. Brusati, Ragni (Avv. De Masi, Stricker) c. Matthews International spa (Avv. Giuliani, Bonante, Panattoni, Diciolla, Armaroli).

Quando viene rivendicata la posizione di dirigente e non sussiste alcuna formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato di dirigente, ai fini dell’accoglimento  della domanda occorre verificare se il lavoro svolto possa, comunque, essere inquadrato all’interno della specifica organizzazione aziendale, individuando la caratterizzazione delle mansioni svolte e se la parte possa ritenersi assoggettata, anche in forma lieve e attenuata, alle direttive, agli ordini ed ai controlli del datore di lavoro nonché al coordinamento dell’attività lavorativa in funzione dell’assetto organizzativo aziendale (nella specie,  il ricorso è stato respinto in quanto  non è stata ravvisata in atti prova appagante della esistenza di elementi essenziali da cui desumere l’elemento essenziale della subordinazione, anche nella forma c.d. attenuata che caratterizza il lavoro dirigenziale).

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LAVORO (RAPPORTO) – LICENZIAMENTI COLLETTIVI – LICENZIAMENTO RITORSIVO – ONERE DELLA PROVA.

Tribunale di Latina 18.10.2018 n. 963, Giud. Avarello, Tizio (Avv.  Panici) c. Caio (Avv. Leggiero).

In tema di licenziamento ritorsivo, il lavoratore deve indicare e provare ex art.2697 cod.civ. i profili specifici da cui desumere l’intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, atteso che in tal caso la doglianza a per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti.

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LAVORO (RAPPORTO) – LICENZIAMENTI COLLETTIVI – AVVIO PROCEDURA DI MOBILITÀ – LETTERA DI AVVIO DELLA PROCEDURA - ASSENZA DELLA POSIZIONE DEL LAVORATOR TRA QUELLE INDICATI NELLA LETTERA DI AVVIA DELLA PROCEDURA – ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO.

Tribunale di Latina 18.10.2018 n. 963, Giud. Avarello, Tizio (Avv.  Panici) c. Caio (Avv. Leggiero).

In tema di licenziamento collettivo, il contenuto della lettera di avviso della procedura di mobilità determina e delimita il perimetro entro il quale i lavoratori in esubero devono essere selezionati per la successiva collocazione in mobilità. L’assenza della posizione del lavoratore tra quelle indicate nella lettera di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell’art.4, comma 3, l.n.223/91, rende illegittimo il licenziamento del dipendente, licenziamento da ritenersi ritorsivo in considerazione della palese estraneità del lavoratore alle ragioni addotte per la riduzione del personale.

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Lavoro subordinato – Licenziamento individuale - Licenziamento disciplinare - Abuso permessi l.n.104/1992 - Violazione principi di correttezza e buona fede – Licenziamento disciplinare – Legittimità.

Tribunale di Lecce, ordinanza 18.10.2021 n. 45293, Talesco (Avv. Piccolo) c. M.P.M. spa (Avv. Caracuta).

Il comportamento del lavoratore che si avvalga dei permessi per assistenza a disabile per attendere ad esigenze diverse, integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sì da ledere il rapporto fiduciario e da costituire giusta causa del recesso datoriale.

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Sentenze, Lavoro (Rapporto)

LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO – LICENZIAMENTO PER RITORSIONE – DIFFERENZA.

Tribunale di Taranto, decreto 23.9.2017, Giud. Magazzino, Fiom-CGIL (Avv. Del Vecchio) c. Giove srl (Avv. Garofalo).

Nel caso di licenziamento discriminatorio la violazione opera obiettivamente, ovvero in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza ad una specifica categoria protetta, anche a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro. Nel caso, invece, di licenziamento per ritorsione (o rappresaglia) è necessario che il lavoratore (o la organizzazione sindacale) fornisca idonea prova della sussistenza di un motivo illecito determinante, anche nell’ipotesi in cui risulti la  palese illegittimità del recesso datoriale. 

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